Art. 1
In vigore dal 25 feb 2026
Cipro istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell'allegato, le misure prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza.
Le zone di protezione e di sorveglianza comprendono almeno le aree elencate nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2026:484:oj#art-1