Art. 1

In vigore dal 25 feb 2026
Cipro istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell'allegato, le misure prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza. Le zone di protezione e di sorveglianza comprendono almeno le aree elencate nell'allegato.
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