Art. 1
In vigore dal 23 feb 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 è così modificata:
1)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Un contributo finanziario supplementare sotto forma di sostegno a fondo perduto pari all’equivalente in EUR di 2 000 000 000 SEK al tasso di cambio ufficiale al momento del trasferimento del contributo dalla Svezia allo strumento per l’Ucraina è messo a disposizione dell’Ucraina a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2024/792.
Il contributo finanziario supplementare di cui al primo comma del presente paragrafo è attuato secondo le norme e condizioni applicabili all’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»
;
2)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2026:480:oj#art-1