Art. 1

In vigore dal 23 feb 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 è così modificata: 1) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Un contributo finanziario supplementare sotto forma di sostegno a fondo perduto pari all’equivalente in EUR di 2 000 000 000 SEK al tasso di cambio ufficiale al momento del trasferimento del contributo dalla Svezia allo strumento per l’Ucraina è messo a disposizione dell’Ucraina a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2024/792. Il contributo finanziario supplementare di cui al primo comma del presente paragrafo è attuato secondo le norme e condizioni applicabili all’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.» ; 2) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2026:480:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo