Art. 2
In vigore dal 17 feb 2026
1. L’Unione mette a disposizione della Polonia un prestito dell’importo massimo di 43 734 100 805 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione della Polonia il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 6 560 115 120,75 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
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