Art. 2
In vigore dal 17 feb 2026
1. L’Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell’importo massimo di 3 497 870 000 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione della Lettonia il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 524 680 500 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
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