Art. 2
In vigore dal 17 feb 2026
1. L’Unione mette a disposizione dell’Estonia un prestito dell’importo massimo di 2 343 897 000 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione dell’Estonia il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 351 584 550 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2026:407:oj#art-2