Art. 2

In vigore dal 11 feb 2026
1.   L’accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, e fatte salve le notifiche ivi previste, a decorrere dalla data più recente in cui ciascuna parte ha notificato all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 2.   La data di decorrenza dell’applicazione, a titolo provvisorio, dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Art. 2 Decisione (UE) 2026/444 — Testo vigente | Portale Normativo