Art. 2
In vigore dal 11 feb 2026
1. L’accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, e fatte salve le notifiche ivi previste, a decorrere dalla data più recente in cui ciascuna parte ha notificato all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. La data di decorrenza dell’applicazione, a titolo provvisorio, dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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