Art. 1
In vigore dal 11 feb 2026
Si conferma che la Commissione ha valutato la richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa presentata dal Portogallo il 29 novembre 2025 e ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle di cui all’, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16. L’assistenza finanziaria è pertanto messa a disposizione del Portogallo.
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