Art. 6
Composizione della squadra dell’RSUE
In vigore dal 11 feb 2026
Composizione della squadra dell’RSUE
1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie sulle istituzioni dell’Unione e sull’azione esterna dell’Unione in materia di diritti umani, nonché su problemi strategici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell’RSUE.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con la squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro che l’ha distaccato o dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta, rispettivamente, alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato.
4. Il personale dell’RSUE condivide gli uffici dei pertinenti servizi del SEAE per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.
Storico versioni
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