Art. 3
Mandato
In vigore dal 11 feb 2026
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all’, il mandato è di:
a)
contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell’UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia, nonché all’attuazione degli orientamenti, degli strumenti e dei piani d’azione dell’Unione sui diritti umani, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;
b)
contribuire all’attuazione delle posizioni dell’Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere l’osservanza del diritto internazionale umanitario;
c)
contribuire all’attuazione delle posizioni dell’Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere il sostegno alla giustizia penale internazionale, in particolare la decisione 2011/168/PESC del Consiglio (3) sulla Corte penale internazionale;
d)
contribuire a rafforzare la voce dell’Europa attraverso i dialoghi sui diritti umani con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l’efficacia e la visibilità della politica dell’Unione in materia di diritti umani; portare avanti dialoghi importanti sui diritti umani con paesi terzi;
e)
contribuire a migliorare la coerenza e concordanza delle politiche e azioni dell’Unione per quanto riguarda la protezione e promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell’Unione;
f)
contribuire, in consultazione con gli Stati membri, a migliorare la coerenza delle posizioni dell’Unione di cui alle lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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