Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 11 feb 2026
Coordinamento 1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati o attuati in un quadro coerente al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione nonché, se del caso, con quelle degli altri RSUE. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione. 2.   In caso di visite sul campo, l’RSUE mantiene stretti rapporti con i pertinenti capi delle missioni degli Stati membri e con i capi delle delegazioni dell’Unione, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri RSUE. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. 3.   L’RSUE inoltre mantiene stretti contatti con altri attori internazionali e regionali sul campo. L’RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.
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