Art. 1

In vigore dal 10 feb 2026
1.   L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dell’UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e nei paesi terzi» è parzialmente registrata. 2.   Le dichiarazioni di sostegno per tale iniziativa possono essere raccolte nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati: a) per quanto riguarda i rifugi per animali che ospitano cani o gatti, nella misura in cui tali rifugi partecipano al mercato dell’Unione di cani e gatti; b) per quanto riguarda l’impiego di animali a fini scientifici, compresi gli animali randagi e quelli detenuti nei rifugi; c) aggiungendo agli accordi commerciali o di associazione internazionali clausole in base alle quali i vantaggi di tali disposizioni sarebbero subordinati al rispetto di norme minime per la protezione di cani e gatti randagi; d) subordinando il ricevimento dei fondi dell’UE al rispetto delle norme minime per la protezione dei cani e gatti randagi.
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