Art. 1

In vigore dal 9 feb 2026
Conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/261, i seguenti paesi sono esentati dall'autorizzazione preventiva: (a) Algeria; (b) Nigeria; (c) Norvegia; (d) Qatar; (e) Regno Unito; (f) Stati Uniti.
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