Art. 1
In vigore dal 9 feb 2026
Conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/261, i seguenti paesi sono esentati dall'autorizzazione preventiva:
(a)
Algeria;
(b)
Nigeria;
(c)
Norvegia;
(d)
Qatar;
(e)
Regno Unito;
(f)
Stati Uniti.
Storico versioni
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