Art. 1

In vigore dal 29 gen 2026
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia,e il Regno di Svezia sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione di un prestito per l’Ucraina alle condizioni descritte nella presente decisione, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.
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