Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 29 gen 2026
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica d’Armenia («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:
a)
contribuire a potenziare le capacità militari e di difesa delle forze armate della Repubblica d’Armenia al fine di rafforzare la sicurezza nazionale, la stabilità e la resilienza e, in tal modo, proteggere inoltre meglio i civili nelle crisi e nelle emergenze;
b)
sostenere la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa tra l’Unione e il beneficiario, al fine di rafforzare le capacità del beneficiario di partecipare alle missioni e operazioni militari dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e promuovere l’allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la logistica e le attrezzature mediche non concepite per l’uso letale della forza al fine di portare al livello di brigata l’accampamento delle dimensioni di un battaglione e la struttura di trattamento medico di ruolo 1 adottati a norma della decisione (PESC) 2024/2010, aggiungendo due elementi supplementari di accampamento delle dimensioni di un battaglione e i servizi di accampamento correlati.
La misura di assistenza finanzia altresì i servizi e le forniture relativi, compresa la formazione tecnica, ove richiesta.
4. La durata della misura di assistenza è di 35 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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