Art. 3
In vigore dal 26 gen 2026
1. La Commissione monitora costantemente l’applicazione del quadro giuridico su cui si basa la presente decisione al fine di valutare se il Brasile continui a garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell’.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l’autorità brasiliana di protezione dei dati (Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD) o qualsiasi altra autorità brasiliana competente non garantisce il rispetto del quadro giuridico su cui si basa la presente decisione.
3. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze delle autorità pubbliche brasiliane nel diritto delle persone alla protezione dei loro dati personali vanno oltre quanto strettamente necessario o che contro tali ingerenze non esiste una tutela giuridica efficace.
4. Dopo quattro anni dalla data di notifica della presente decisione agli Stati membri, e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione verifica la constatazione enunciata all’ in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ricevute nell’ambito del riesame effettuato congiuntamente con le autorità brasiliane pertinenti.
5. In presenza di indicazioni del fatto che non è più assicurato un livello di protezione adeguato la Commissione informa le autorità brasiliane competenti e può sospendere, abrogare o modificare la presente decisione.
6. La Commissione può inoltre sospendere, abrogare o modificare la presente decisione se la mancanza di collaborazione da parte del governo del Brasile le impedisce di stabilire se la constatazione di cui all’ della presente decisione risulti compromessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2026:179:oj#art-3