Art. 1
In vigore dal 19 gen 2026
Le misure di attuazione sono modificate nel modo seguente:
1)
all'articolo 3, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il beneficiario rinuncia al suo diritto al rimborso delle spese mediche, il beneficiario ha diritto al rimborso dei due terzi del contributo dovuto per l'assicurazione malattia fino a un rimborso massimo di 410 EUR al mese.»;
2)
all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
fino al raggiungimento dei limiti massimi di rimborso di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, il massimale di rimborso è pari a 0,59/km EUR;»;
3)
all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 26,56 EUR;»;
4)
all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
L'importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 5 638 EUR.»;
5)
all'articolo 22, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a una conferenza o manifestazione riguardante una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che ha una dimensione parlamentare è fissato a 5 008 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell'importo massimo summenzionato.»;
6)
all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Qualora la presenza di cui al paragrafo 1 abbia luogo nel territorio dell'Unione, il deputato percepisce un'indennità forfetaria pari a 359 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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