Art. 2

In vigore dal 9 gen 2026
1.   In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, conformemente al suo articolo 30.2 e fatte salve le notifiche ivi previste, le parti indicate di seguito sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione, da una parte, e il Mercosur e/o uno o più Stati del Mercosur firmatari: — capo 1 dell’accordo tranne l’.4, lettera d); — capo 2 dell’accordo tranne l’.2, paragrafo 4, l’.3, paragrafo 5, e l’.4, paragrafo 5; — capo 3 dell’accordo tranne l’.2, paragrafi da 3 a 8; — capo 4 dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 4.1, paragrafo 2, lettera m); — capo 5 dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 5.3, paragrafo 3, lettera b); — capo 6 dell’accordo tranne l’articolo 6.6 (Tutela consolare); — capo 7 dell’accordo; — capo 8 dell’accordo tranne l’articolo 8.4 (Questioni fisesacali); — capo 30 dell’accordo tranne l’articolo 30.1, paragrafo 1, l’articolo 30.4, paragrafo 2, l’articolo 30.5, paragrafo 2, e l’articolo 30.6, paragrafo 5; e — protocollo sulla cooperazione accluso all’accordo. 2.   La data a decorrere dalla quale le parti di cui al paragrafo 1 sono applicate a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni

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