Art. 2
In vigore dal 9 gen 2026
1. In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, conformemente al suo articolo 30.2 e fatte salve le notifiche ivi previste, le parti indicate di seguito sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione, da una parte, e il Mercosur e/o uno o più Stati del Mercosur firmatari:
—
capo 1 dell’accordo tranne l’.4, lettera d);
—
capo 2 dell’accordo tranne l’.2, paragrafo 4, l’.3, paragrafo 5, e l’.4, paragrafo 5;
—
capo 3 dell’accordo tranne l’.2, paragrafi da 3 a 8;
—
capo 4 dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 4.1, paragrafo 2, lettera m);
—
capo 5 dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 5.3, paragrafo 3, lettera b);
—
capo 6 dell’accordo tranne l’articolo 6.6 (Tutela consolare);
—
capo 7 dell’accordo;
—
capo 8 dell’accordo tranne l’articolo 8.4 (Questioni fisesacali);
—
capo 30 dell’accordo tranne l’articolo 30.1, paragrafo 1, l’articolo 30.4, paragrafo 2, l’articolo 30.5, paragrafo 2, e l’articolo 30.6, paragrafo 5; e
—
protocollo sulla cooperazione accluso all’accordo.
2. La data a decorrere dalla quale le parti di cui al paragrafo 1 sono applicate a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:185:oj#art-2