Art. 1
In vigore dal 23 dic 2025
La Croazia provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni che comprende zone di protezione e di sorveglianza a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
c)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:2663:oj#art-1