Art. 1

In vigore dal 23 dic 2025
La Croazia provvede affinché: a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni che comprende zone di protezione e di sorveglianza a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite; b) le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
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