Art. 1
Condizioni generali per l’Irlanda dal 2026 al 2028
In vigore dal 22 dic 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2022/696 è così modificata:
1)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Condizioni generali per l’Irlanda dal 2026 al 2028
1. L’Irlanda completa quanto prima, e al più tardi entro la fine del 2028, le valutazioni ambientali a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-531/24 e, ove possibile entro lo stesso termine, mette in atto misure di mitigazione, anche attraverso il programma d’azione irlandese, per garantire che le autorizzazioni non compromettano il conseguimento degli obiettivi di tali direttive.
2. L’Irlanda riesamina, se del caso, le condizioni del suo programma d’azione sui nitrati quanto prima e al più tardi entro la fine del 2028, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-531/24.
3. A partire dal 2026 l’Irlanda attua misure volte a garantire che in tutte le aziende lattiero-casearie con terreni distribuiti su una zona più ampia e con una densità di carico molto elevata sui terreni più vicini alla corte, noti come «piattaforma di mungitura», i liquami bovini prodotti nella proprietà siano applicati al di fuori della piattaforma di mungitura e in tutti i terreni agricoli o altrimenti si applichi un quantitativo ammissibile inferiore per i fertilizzanti chimici.
4. Al più tardi a partire dal 1o ottobre 2028, l’Irlanda aumenta la capacità di stoccaggio richiesta per gli effluenti di allevamento e le acque cariche in tutte le aziende lattiero-casearie, in linea con le attuali conoscenze che riflettono gli sviluppi nell’allevamento di bestiame da latte e nei relativi sistemi agricoli.»
;
2)
all’articolo 5 è aggiunto il comma seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2028, nelle zone che scaricano nei fiumi Barrow, Slaney, Nore e Blackwater e nei loro affluenti, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alle condizioni di cui all’articolo 9 bis, oltre che alle prescrizioni di cui al primo comma.»;
3)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«Sulla base di un piano di gestione dei nutrienti e dei risultati dell’analisi del suolo è adottato un programma di calcitazione per l’azienda agricola. Se il requisito relativo alla calce delineato nella relazione sull’analisi del suolo non supera le 5 t/ha, entro due anni dalla data di pubblicazione di tale relazione si applica l’intero requisito relativo alla calce. Se il requisito relativo alla calce delineato nella relazione sull’analisi del suolo supera le 5 t/ha, entro due anni dalla data di pubblicazione di tale relazione sono applicate almeno 5 t di calce/ha.
L’azienda agricola a superficie prativa è registrata nella banca dati nazionale irlandese sui concimi ed è pienamente conforme allo Statutory Instrument No. 378/2023 - National Fertilizer Database Regulations 2023. L’azienda agricola a superficie prativa dichiara inoltre le scorte finali di fertilizzanti chimici e calce presenti nella proprietà alle ore 23:59 del 14 settembre di ogni anno e, se del caso, mediante una dichiarazione di “Nil Closing Stock”.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. La densità di carico ammissibile per i terreni situati al di fuori di un raggio di 30 km dal corpo principale dell’azienda agricola a superficie prativa non supera i 170 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno, a meno che l’autorità competente non riscontri prove dimostrabili del fatto che tali terreni sono coltivati a un tasso di densità superiore a 170 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno.»
;
4)
all’articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 6, 7 e 8 seguenti:
«6. Entro la fine del secondo anno in cui si avvale dell’autorizzazione oggetto della presente decisione, l’azienda agricola a superficie prativa:
a)
fa calcolare il proprio bilancio dei nutrienti utilizzando un’adeguata tecnologia software accettata dall’autorità competente;
b)
completa un programma di formazione in materia di gestione dei prati prescritto dall’autorità competente.
7. Per l’erba prodotta annualmente nell’azienda agricola a superficie prativa sono registrate almeno 20 misurazioni per ciascuna parcella prativa ogni anno utilizzando un’adeguata tecnologia software accettata dall’autorità competente. Tra una misurazione dell’erba e l’altra devono essere osservati almeno cinque giorni.
8. L’azienda agricola a superficie prativa adotta almeno una delle seguenti misure:
a)
in caso di taglio delle siepi, almeno un albero biancospino/prugnolo spinoso deve essere mantenuto all’interno di ciascuna siepe e lasciato maturare;
b)
le siepi sono mantenute su un ciclo minimo di tre anni e tagliate a rotazione per garantire che ogni anno alcune aree delle siepi dell’azienda fioriscano e producano bacche.»
;
5)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Condizioni per l’alimentazione del bestiame
Tra il 15 aprile e il 30 settembre nei mangimi concentrati somministrati alle vacche da latte e agli altri bovini di età non inferiore a due anni alimentati a erba è consentito un tenore massimo di proteine grezze del 14 %. I registri relativi al tenore di proteine grezze nei mangimi concentrati sono conservati e, su richiesta, sono messi a disposizione dell’autorità competente a fini di ispezione.»
;
6)
è inserito il seguente articolo 9 bis:
«Articolo 9 bis
Condizioni supplementari per il rilascio delle autorizzazioni nel 2028
1. A decorrere dal 1o gennaio 2028, il tasso massimo annuo di fertilizzazione delle superfici prative da fertilizzanti chimici nelle proprietà interessate da un’autorizzazione è ridotto in modo che, a partire dal 2028, i tassi siano del 5 % inferiori rispetto a quelli pubblicati nel programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 42/2025 - European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulation 2022, e successive modifiche. Se una revisione delle norme in materia di fertilizzazione stabilisce valori inferiori, si applicano tali valori inferiori.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2028, nelle proprietà interessate da un’autorizzazione, i fertilizzanti chimici non sono applicati alle superfici prative situate entro 4 m dalle acque superficiali, a meno che il programma d’azione irlandese non stabilisca requisiti più rigorosi, nel qual caso si applicano tali requisiti più rigorosi. A decorrere dal 1o gennaio 2028, i fertilizzanti organici, compresi l’effluente e le acque cariche, non sono applicati ai terreni situati nelle stesse zone entro 8 m lungo le acque superficiali ed entro 20 m dalle acque superficiali se il terreno ha una pendenza media superiore al 20 % verso l’acqua, a meno che il programma d’azione irlandese non stabilisca requisiti più rigorosi, nel qual caso si applicano tali requisiti più rigorosi.»
;
7)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Controlli
1. Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9 bis. Qualora risulti l’inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al tipo e numero dei capi di bestiame e alla produzione e all’esportazione di effluente.
2. Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell’esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di recepimento della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 bis. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 bis.
3. Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 bis, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo.
4. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 bis prima e dopo il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione.»
;
8)
all’articolo 13, primo comma, è aggiunta la lettera j) seguente:
«j)
i progressi compiuti nell’esecuzione delle valutazioni ambientali di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1.»;
9)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 113/2022 - European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022, modificati nel 2025, e nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 588/2025.
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2028.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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