Art. 1

In vigore dal 19 dic 2025
1.   È istituita la riserva annuale di solidarietà per il 2026, come riportato nell'allegato. 2.   Il numero di riferimento per la riserva annuale di solidarietà per il 2026 è 21 000 per quanto riguarda le ricollocazioni. 3.   Il numero di riferimento per la riserva annuale di solidarietà per il 2026 è 420 000 000 EUR per quanto riguarda i contributi finanziari. 4.   I contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro si è impegnato a versare conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1351 sono riportati nell'allegato. 5.   I contributi di solidarietà di ciascuno Stato membro sono indicati come cifre aggregate corrispondenti alle misure di solidarietà di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351. 6.   Una percentuale indicativa pari al 42 % dei numeri di riferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 è messa a disposizione degli Stati membri individuati come soggetti a pressioni migratorie a causa degli elevati numeri di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
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