Art. 1
In vigore dal 19 dic 2025
1. È istituita la riserva annuale di solidarietà per il 2026, come riportato nell'allegato.
2. Il numero di riferimento per la riserva annuale di solidarietà per il 2026 è 21 000 per quanto riguarda le ricollocazioni.
3. Il numero di riferimento per la riserva annuale di solidarietà per il 2026 è 420 000 000 EUR per quanto riguarda i contributi finanziari.
4. I contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro si è impegnato a versare conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1351 sono riportati nell'allegato.
5. I contributi di solidarietà di ciascuno Stato membro sono indicati come cifre aggregate corrispondenti alle misure di solidarietà di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351.
6. Una percentuale indicativa pari al 42 % dei numeri di riferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 è messa a disposizione degli Stati membri individuati come soggetti a pressioni migratorie a causa degli elevati numeri di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:2642:oj#art-1