Art. 1
In vigore dal 19 dic 2025
L’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
La presente decisione scade il 27 dicembre 2031, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.»
Storico versioni
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