Art. 1

In vigore dal 19 dic 2025
L’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 La presente decisione scade il 27 dicembre 2031, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.»
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