Art. 2

In vigore dal 18 dic 2025
1.   Bulgaria, Croazia, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici anziché il componente 2, fase 6, del nuovo sistema di transito informatizzato nell'ambito del CDU (in appresso "NCTS") di cui all'articolo 273 del regolamento (UE) 2015/2447 e il componente comune della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 ("ICS2") previsto dal CDU a norma dell'articolo 182 del medesimo regolamento fino al 31 maggio 2026 o al 31 dicembre 2025, conformemente all' della presente decisione. 2.   Ai fini del paragrafo 1 la Bulgaria, la Croazia, la Lettonia, la Polonia, la Romania e la Slovacchia garantiscono che gli operatori economici possano presentare i dati per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza a norma dell'articolo 127, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione attraverso detti Stati membri, avvalendosi del sistema di controllo delle importazioni 1 ("ICS1") o, se applicabile e subordinatamente agli accordi vigenti nello Stato membro, ICS1 in abbinamento alla dichiarazione di transito nel sistema NCTS fase 5, a norma degli articoli 127 e 130 del regolamento (UE) n. 952/2013. 3.   Gli uffici doganali di Bulgaria, Croazia, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia comunicano, a norma dell'articolo 186, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2015/2447, gli esiti dei controlli effettuati alle altre autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del predetto regolamento.
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