Art. 1

In vigore dal 16 dic 2025
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina, con riserva della conclusione di tale Convenzione (3). È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’Atto finale della conferenza diplomatica per l’adozione di tale Convenzione. È approvata, a nome dell’Unione, l’adozione della risoluzione che stabilisce le disposizioni necessarie per l’avvio delle attività della Commissione per le richieste di risarcimento e l’adempimento del suo mandato. Sono acclusi alla presente decisione i progetti di Atto finale e di risoluzione della conferenza diplomatica. Modifiche formali e di lieve entità apportate dalla conferenza diplomatica ai testi della Convenzione, dell’Atto finale o della risoluzione che non alterino la sostanza dei testi possono essere approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2655:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo