Art. 3

In vigore dal 16 dic 2025
1.   I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro «Scambio di informazioni in ambito GAI» (IXIM), fatte salve le eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione. 2.   La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, in merito allo svolgimento, ai progressi e all’esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti affinché i membri del Consiglio dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente ai futuri negoziati. 3.   Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.
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