Art. 3
In vigore dal 16 dic 2025
I negoziati di cui all’ sono condotti in consultazione con il gruppo «Scambio di informazioni in ambito GAI» (IXIM) del Consiglio, designato quale comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, fatti salvi eventuali orientamenti che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, in merito allo svolgimento, ai progressi e all’esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti affinché i membri del Consiglio dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente alle discussioni del gruppo relative ai prossimi negoziati sull’accordo quadro.
Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.
Storico versioni
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