Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 16 dic 2025
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il "nome dell'organismo" è "granturco".
2. La dicitura "non destinato alla coltivazione" deve figurare sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato DAS-Ø1131-3 di cui all', ad eccezione dei prodotti di cui all', lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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