Art. 2
In vigore dal 15 dic 2025
1. Alla luce dei commenti comunciati dalle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia, la Commissione può concordare, prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale, modifiche minori degli atti di cui all’addendum della presente decisionesenza un’ulteriore decisione del Consiglio.
2. Qualora alla riunione del 18 dicembre 2025 il Consiglio ministeriale non sia in grado di adottare gli atti di cui all’addendum della presente decisione, tali atti possono essere adottati per corrispondenza successivamente alla 23a riunione del Consiglio ministeriale, conformemente al regolamento interno del Consiglio ministeriale, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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