Art. 1
In vigore dal 15 dic 2025
All’articolo 29 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori personali di cui all'articolo 30 è fissato a 32 072 EUR con effetto dal 1o luglio 2025».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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