Art. 3
In vigore dal 15 dic 2025
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’, paragrafo 1, è a cura del SEESAC, in coordinamento, se del caso, con il responsabile della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco.
3. Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le modalità necessarie con l’UNDP, che agisce per conto del SEESAC.
Storico versioni
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