Art. 1
In vigore dal 15 dic 2025
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
l’articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
a)
sono inserite le lettere seguenti:
«c bis)
sono responsabili di atti o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero compiono o sostengono tali atti o politiche, ne traggono vantaggio, vi partecipano o li agevolano mediante le azioni seguenti:
i)
la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, l’implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l’agevolazione in altro modo dello stesso;
ii)
la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o sono volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
iii)
la pianificazione o la direzione di azioni diffuse o sistematiche che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostenere o l’agevolare o consentire in altro modo le stesse;
c ter)
sono persone fisiche che forniscono sostegno alle persone coinvolte nelle attività di cui alla lettera c bis);»
b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
sono persone fisiche associate alle persone di cui alle lettere b), c), c bis), d) o e).»
;
2)
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
a)
sono inserite le lettere seguenti:
«c bis)
dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che sono responsabili di atti o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero compiono o sostengono tali atti o politiche, ne traggono vantaggio, vi partecipano o li agevolano mediante le azioni seguenti:
i)
la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, l’implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l’agevolazione in altro modo dello stesso;
ii)
la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o sono volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
iii)
la pianificazione o la direzione di azioni diffuse o sistematiche che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostenere o l’agevolare o consentire in altro modo le stesse;
c ter)
dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che forniscono sostegno alle persone, alle entità o agli organismi coinvolti nelle attività di cui alla lettera c bis);»
b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui alle lettere b), c), c bis), d) o d bis).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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