Art. 1

In vigore dal 15 dic 2025
All’articolo 7, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le entità possono partecipare all’attuazione dei progetti PESCO dopo il 31 dicembre 2030 soltanto sulla base di contratti conclusi o appalti aggiudicati entro tale data;».
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eli:dec:2025:2579:oj#art-1

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