Art. 1
In vigore dal 15 dic 2025
All’articolo 7, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le entità possono partecipare all’attuazione dei progetti PESCO dopo il 31 dicembre 2030 soltanto sulla base di contratti conclusi o appalti aggiudicati entro tale data;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2025:2579:oj#art-1