Art. 1

In vigore dal 8 dic 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19a riunione, è di non opporsi all’adozione degli atti seguenti: 1) raccomandazione sull’attuazione della convenzione di Istanbul da parte del Regno Unito, figurante nel documento IC-CP(2025)22prov; 2) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Andorra, figuranti nel documento IC-CP(2025)23prov; 3) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Belgio, figuranti nel documento IC-CP(2025)24revprov; 4) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Francia, figuranti nel documento IC-CP(2025)25prov; 5) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)26prov; 6) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dei Paesi Bassi, figuranti nel documento IC-CP(2025)27prov; 7) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)28prov; 8) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Serbia, figuranti nel documento IC-CP(2025)29prov; e 9) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Polonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2025)30prov.
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