Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 8 dic 2025
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Costa d’Avorio («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (European Peace Facility - EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa tra l’Unione e la Costa d’Avorio;
b)
contribuire a potenziare le capacità generali di sicurezza e di difesa delle forze armate della Costa d’Avorio per proteggere l’integrità territoriale e la sovranità della Costa d’Avorio e la sua popolazione civile da minacce interne ed esterne.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
attrezzature di intelligence, sorveglianza e ricognizione;
b)
paracaduti da combattimento individuali.
La misura di assistenza finanzia altresì i servizi e le forniture relativi, compresa la formazione tecnica correlata alle attrezzature fornite, ove richiesta.
4. La durata della misura di assistenza è di 42 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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