Art. 1
In vigore dal 4 dic 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia in merito all’adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione doganale accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2516:oj#art-1