Art. 1
In vigore dal 4 dic 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è così modificata:
1.
l’ è sostituito dal seguente:
«
1) La Bulgaria vieta, fino ai rispettivi termini stabiliti per le zone di protezione e di sorveglianza o per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I:
a)
i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante a tali zone di protezione e di sorveglianza; e
b)
i movimenti di ovini e caprini da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni.
2) La Bulgaria vieta inoltre, fino ai termini in cui le zone di protezione devono essere istituite entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, i movimenti di ovini e caprini da parti del territorio della Bulgaria non elencate come zone di protezione e di sorveglianza o come ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni.
L’autorità competente della Bulgaria può autorizzare in via eccezionale i movimenti di ovini e caprini da parti del territorio della Bulgaria non elencate nell’allegato I verso un macello situato entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria, a condizione che:
i)
gli animali siano trasportati direttamente al macello per esservi immediatamente macellati; e
ii)
l’autorità competente abbia effettuato una valutazione del rischio da cui risulta che i rischi derivanti dall’autorizzazione sono trascurabili.
3) La Bulgaria vieta inoltre i movimenti di ovini e caprini da qualsiasi parte del suo territorio verso una destinazione situata al di fuori della Bulgaria fino al 31 marzo 2026.»
;
2.
all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Le carni fresche e i prodotti a base di carne ottenuti da ovini e caprini macellati in un’ulteriore zona soggetta a restrizioni a seguito di un’autorizzazione eccezionale a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, possono essere spostati e immessi sul mercato solo nel territorio della Bulgaria.»;
3.
gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2025:2492:oj#art-1