Art. 2

In vigore dal 3 dic 2025
Nelle aree elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione, la Spagna applica fino alle date specificate nell'allegato: a) le misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; b) le misure di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, e c) le misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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