Art. 2
In vigore dal 3 dic 2025
Nelle aree elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione, la Spagna applica fino alle date specificate nell'allegato:
a)
le misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;
b)
le misure di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, e
c)
le misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni
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