Art. 4
In vigore dal 2 dic 2025
Gli Stati membri provvedono, conformemente alle pertinenti condizioni tecniche armonizzate di cui all’allegato, affinché i sistemi WBB LMP proteggano in modo adeguato:
a)
le stazioni terrestri del servizio fisso via satellite (FSS) per le comunicazioni spazio-terra autorizzate a operare nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz in tutta l’Unione e al di sotto di 3 800 MHz;
b)
i sistemi del servizio fisso (FS) che operano nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz;
c)
i sistemi terrestri che forniscono servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (ECS WBB) nella banda di frequenze 3 400 - 3 800 MHz;
d)
i radioaltimetri del servizio di navigazione aeronautica (ARNS) che operano nella banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz;
e)
le stazioni del sistema di osservazione mondiale VLBI sul territorio dell’Unione, ove necessario e tenendo debitamente conto del loro status normativo.
Storico versioni
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