Art. 1
In vigore dal 26 nov 2025
Si conferma che i seguenti sistemi elettronici facenti parte della banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) sono operativi e conformi alle specifiche funzionali di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745:
a)
il sistema elettronico per la registrazione degli operatori economici di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2017/745 e all’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/746;
b)
la banca dati UDI e il sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/745 e agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/746;
c)
il sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2017/745 e all’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/746;
d)
il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di cui all’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/745 e all’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/746.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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