Art. 1

In vigore dal 25 nov 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 è così modificata: 1. gli sono sostituiti dai seguenti: « L’Italia istituisce: a) zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; tali zone di protezione e di sorveglianza comprendono almeno le aree elencate nell’allegato I della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di protezione e di sorveglianza si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato; b) zone di vaccinazione, conformemente all’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni stabilite in detto allegato; tali zone di vaccinazione comprendono almeno le aree elencate nell’allegato II della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di vaccinazione si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato. L’Italia vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Italia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini elencati in detto allegato.» ; 2. l’articolo 3 è soppresso; 3. gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
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