Art. 1
In vigore dal 25 nov 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 è così modificata:
1.
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
L’Italia istituisce:
a)
zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; tali zone di protezione e di sorveglianza comprendono almeno le aree elencate nell’allegato I della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di protezione e di sorveglianza si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato;
b)
zone di vaccinazione, conformemente all’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni stabilite in detto allegato; tali zone di vaccinazione comprendono almeno le aree elencate nell’allegato II della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di vaccinazione si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato.
L’Italia vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Italia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini elencati in detto allegato.»
;
2.
l’articolo 3 è soppresso;
3.
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:2424:oj#art-1