Art. 1
In vigore dal 25 nov 2025
La Romania provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
c)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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