Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 24 nov 2025
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica democratica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e la Repubblica democratica del Congo nel settore della sicurezza e della difesa;
b)
rafforzare le capacità militari e di difesa complessive delle forze armate della Repubblica democratica del Congo;
c)
sostenere le forze armate della Repubblica democratica del Congo nei loro sforzi per contenere l’espansione della minaccia sul territorio nazionale e proteggere la sovranità del paese e la sua popolazione civile.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
attrezzature di supporto medico;
b)
apparecchiature radio;
c)
attrezzature del genio;
d)
navi faro.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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