Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 24 nov 2025
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica democratica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e la Repubblica democratica del Congo nel settore della sicurezza e della difesa; b) rafforzare le capacità militari e di difesa complessive delle forze armate della Repubblica democratica del Congo; c) sostenere le forze armate della Repubblica democratica del Congo nei loro sforzi per contenere l’espansione della minaccia sul territorio nazionale e proteggere la sovranità del paese e la sua popolazione civile. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) attrezzature di supporto medico; b) apparecchiature radio; c) attrezzature del genio; d) navi faro. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata (Art. 1 Decisione (UE) 2025/2377) — Testo vigente | Portale Normativo