Art. 3
In vigore dal 20 nov 2025
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è pari a 993 533 EUR («spese»).
2. Le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, conclude il necessario accordo con il segretariato («accordo»). L’accordo prevede che il segretariato dell’ATT assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo.
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