Art. 1
In vigore dal 20 nov 2025
All’ della decisione (PESC) 2022/1093, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.».
Storico versioni
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