Art. 2

In vigore dal 19 nov 2025
Il rifiuto della protezione di cui all’ si applica all’intero territorio dell’Unione. Esso è notificato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a nome dell’Unione nonché a nome della Cechia, della Francia, dell’Ungheria, del Portogallo e della Slovacchia in quanto parti contraenti dell’Atto di Ginevra.
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