Art. 2
In vigore dal 19 nov 2025
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
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