Art. 3
In vigore dal 17 nov 2025
Lievi modifiche della proposta possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione nel Consiglio ministeriale senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:70:oj#art-3