Art. 1

In vigore dal 14 nov 2025
Il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, l’Austria e la Svezia possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida «Vikane» per il tipo di prodotto 8 per la protezione del patrimonio culturale, in particolare per la protezione di oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e con parti in legno fino al 30 settembre 2031.
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