Art. 1
In vigore dal 13 nov 2025
1. La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, con il Regno Unito gli accordi seguenti:
a)
un accordo su uno spazio sanitario e fitosanitario comune tra l'Unione e il Regno Unito per quanto riguarda la Gran Bretagna; e
b)
un accordo sul collegamento tra i sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito e dell'Unione.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
Storico versioni
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