Art. 4
In vigore dal 13 nov 2025
Un importo di 1 200 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9o FES è rimborsato alle parti del FES mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2026 indicata all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2324:oj#art-4