Art. 1
In vigore dal 13 nov 2025
1. Il biocida ERO MP identificato con il numero BC-HH039197-39 nel registro per i biocidi soddisfa la condizione di autorizzazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, fatte salve le seguenti misure di mitigazione del rischio:
a)
usare i seguenti dispositivi di protezione individuale per l’utilizzo del prodotto:
i.
guanti resistenti alle sostanze chimiche in gomma butilica, LLDPE, neoprene, viton o lattice, almeno di tipo B conformemente alla norma EN ISO 374-1:2016 (5) o equivalente;
ii.
tute impermeabili almeno di classe 4 conformemente alla norma EN ISO 6529:2013 (6) o equivalente;
iii.
stivali almeno di classe 2 conformemente alla norma EN ISO 20345:2022 (7) o equivalente;
iv.
nastro resistente alle sostanze chimiche per sigillare lo spazio tra maniche e guanti e tra stivali e pantaloni di tipo A - EN 374-1:2016 (8) o ASTM F 739 (9) o equivalente;
v.
schermo facciale conformemente alla norma EN 166 o equivalente (10);
vi.
per l’uso 1, dispositivi di protezione delle vie respiratorie con fattore di protezione 4 conformemente alla norma EN 149:2001 (11), e per l’uso 2, dispositivi di protezione delle vie respiratorie con fattore di protezione 10 conformemente alla norma EN 149:2001;
b)
per rientrare nelle zone trattate: fino all’essiccazione delle superfici, usare la stessa serie di dispositivi di protezione individuale di cui alla lettera a) per l’uso 2;
c)
applicare mediante spruzzatore a pressione inferiore a 3 bar;
d)
miscelare e caricare il prodotto in modo semiautomatico o automatico;
e)
usare aste spruzzatrici di almeno un metro per l’applicazione del prodotto;
f)
applicare il prodotto retrocedendo e solo ai pavimenti (spruzzatura solo verso il basso);
g)
accertarsi che le stalle siano ventilate alla massima capacità durante la disinfezione con il prodotto e che non vi sia l’accesso di persone non coinvolte durante e dopo l’uso del prodotto fino all’essicazione delle superfici trattate;
h)
limitare l’uso alle sole zone inaccessibili ai bambini;
i)
tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio;
j)
rimuovere tutti gli alimenti, i mangimi e le bevande prima dell’uso;
k)
utilizzare solo in ambienti di stabulazione vuoti;
l)
prevedere una formazione degli utilizzatori per garantire un’adeguata manipolazione del prodotto e dei dispositivi di protezione individuale prima dell’uso.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione, da parte dei datori di lavoro, della direttiva 98/24/CE del Consiglio (12) e di altre normative dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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